Art. 1.
(Prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa non inferiore a 20.000 euro».